Invia questo articolo Stampa questo articolo
Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Live-MSN
  • MySpace
  • OKnotizie
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • TwitThis
Giustizia -Ieri sono state depositate le motivazioni della bocciatura della consulta al lodo Alfano

Premier no superiore a ministri

<p> Silvio Berlusconi</p>

Silvio Berlusconi

“Il presidente del Consiglio non è al di sopra dei ministri. Non è configurabile una preminenza perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares”.

Questa è una delle motivazioni contenute nella sentenza con la quale la consulta dei giudici ha bocciato il lodo Alfano. Sono state evidenziate le ragioni dell’accertata violazione del principio di uguaglianza dello scudo previsto per le alte cariche dello Stato, che è stato giudicato incostituzionale. “Anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali conferma che il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano”, scrivono i giudici costituzionali.

E aggiungono come lo stesso valga per presidenti delle Camere e parlamentari: “Non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari – spiegano – partecipano all’esercizio della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme dell’art. 68 Costituzione”.

In un altro passaggio delle  58 pagine, depositate ieri sera, della sentenza con cui il 7 ottobre scorso ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello scudo, la corte spiega che la sospensione dei processi prevista dal lodo Alfano per le quattro più alte cariche dello Stato crea “un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione”. Poiché “è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali” c’è “inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia”.

20 ottobre, 2009 - 10.29